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TITOLO I
PRINCIPI GENERALI E COSTITUTIVI
Art.1 - Autonomia statutaria
1.Il Comune di Grinzane Cavour è un ente locale autonomo,
rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo
sviluppo e il progresso civile, culturale, sociale ed economico.
2.Il Comune per lo svolgimento della propria attività ed il
perseguimento dei suoi fini istituzionali si avvale della sua autonomia, nel
rispetto della Costituzione e delle leggi generali dello Stato.
3.L’autogoverno della comunità si realizza con i poteri e
gli istituti del presente Statuto.
Art.2 - Finalità
1.Il Comune è un ente democratico che crede nei principi
europeistici, della pace e della solidarietà.
2.Valorizza il volontariato e ogni forma di collaborazione e
cooperazione con tutti i soggetti pubblici e privati e promuove la
partecipazione dei cittadini, delle forze sociali, economiche e sindacali all’attività
amministrativa.
3.In particolare ispira la sua azione ai seguenti principi:
-
rimozione, nei limiti delle proprie competenze, di tutti
gli ostacoli che impediscono l’effettivo sviluppo della persona umana e l’eguaglianza
degli individui, superando ogni discriminazione e assicurando pari
opportunità;
-
sviluppa un equilibrato assetto del territorio assicurando
nell'ambito di un uso sostenibile ed equo delle risorse, i diritti e le
necessità delle persone di oggi e delle generazioni future;
-
promozione e valorizzazione delle attività sportive e del
tempo libero con particolare riguardo alle attività di socializzazione
giovanile e anziana;
-
garanzia, nell’ambito delle proprie competenze, del
diritto alla salute con particolare riguardo alla tutela della salubrità e
della sicurezza, dell’ambiente e del diritto al posto di lavoro, alla tutela
della maternità e dell’infanzia, dell’anziano e dei portatori di
handicap;
-
tutela, conservazione e promozione delle risorse naturali e
paesaggistiche adottando misure necessarie a conservare e proteggere l’ambiente
eliminando le cause di inquinamento atmosferico, acustico e delle acque;
-
valorizzazione e sviluppo dell'attività turistica;
-
tutela del patrimonio storico, architettonico garantendone
la fruizione alla collettività;
-
promozione e sviluppo delle attività culturali, anche
nelle espressioni di lingua, di costume e di recupero delle tradizioni locali.
Art.3 - Programmazione e cooperazione
1.Il Comune persegue le proprie finalità attraverso gli
strumenti della programmazione, della pubblicità e della trasparenza,
avvalendosi dell’apporto delle formazioni sociali, economiche, sindacali e
culturali operanti nel territorio.
2.Favorisce altresì l’istituzione di organismi ed associazioni fornendo
anche strutture idonee, servizi ed impianti.
3.I rapporti con altri comuni, con la Provincia e con la
Regione sono informati ai principi di cooperazione, equiordinazione,
complementarietà e sussidiarietà tra le diverse sfere di autonomia.
Art.4 - Territorio e sede comunale
1.Il Comune rappresenta la comunità di Grinzane Cavour nei
rapporti con lo Stato, con la regione Piemonte, con la provincia di Cuneo e con
gli altri enti o soggetti pubblici e privati e, nell’ambito degli obiettivi
indicati nel presente Statuto, nei confronti della comunità internazionale.
2.La circoscrizione del Comune è costituita dalle seguenti
frazioni : Gallo e Grinzane Cavour.
3.Il territorio si estende per Kmq. 3,68 ed è confinante con
i comuni di Alba e Diano d’Alba.
4.Il Palazzo civico, sede comunale, si trova in piazza della
Chiesa n.9.
5.Le adunanze degli organi collegiali si svolgono normalmente
presso il Salone delle Maschere del Castello di Grinzane Cavour; per esigenze
particolari o per necessità esse possono tenersi in luoghi diversi ma sempre
nel territorio comunale.
7.Nel territorio del Comune di Grinzane Cavour non è
consentito, per quanto attiene alle attribuzioni del Comune in materia, l’insediamento
di centrali nucleari né lo stazionamento o il transito di ordigni bellici
nucleari e scorie radioattive.
Art.5 - Stemma e gonfalone
1.Il Comune negli atti e nel sigillo si identifica con il
nome di Grinzane Cavour e lo stemma del Comune è il seguente : "Un cigno
bianco su sfondo blu, con la corona turrita tipica del titolo di conte e la
croce tipica di Casa Savoia, contornato da un ramo di alloro e da un ramo di
quercia".
2.Nelle cerimonie e nelle pubbliche ricorrenze e tutte le
volte che è necessario rendere ufficiale la partecipazione dell’ente, il
Sindaco puo’ disporre che venga esibito il gonfalone con lo stemma comunale.
3.La Giunta puo’ autorizzare l’utilizzo e la riproduzione
dello stemma per fini non istituzionali soltanto dove sussiste un pubblico
interesse.
TITOLO II
ORDINAMENTO ISTITUZIONALE
CAPO I: ORGANI ISTITUZIONALI
Art.6 - Organi
1.Sono organi del Comune il Consiglio comunale, il Sindaco e
la Giunta; le rispettive competenze sono stabilite dalla legge e dal presente
Statuto.
Art.7 - Deliberazioni degli organi collegiali
1.Le deliberazioni degli organi collegiali sono assunte, di
regola, con votazione palese, sono da assumere a scrutinio segreto le
deliberazioni concernenti persone, quando venga esercitata una facoltà
discrezionale fondata sull’apprezzamento delle qualità soggettive di una
persona o sulla valutazione dell’azione da questi svolta.
2.L’istruttoria e la documentazione della proposta di
deliberazione avvengono attraverso i responsabili degli uffici; la
verbalizzazione degli atti delle sedute del Consiglio e della Giunta è curata
dal Segretario comunale, secondo le modalità stabilite dal regolamento del
funzionamento del Consiglio.
3.Il Segretario comunale non partecipa alle sedute quando si
trova in stato di incompatibilità; in tal caso è sostituito in via temporanea
dal componente del Consiglio o della Giunta nominato dal Sindaco, di norma il
piu’ giovane di età.
4.I verbali delle sedute collegiali sono firmati dal Sindaco
e dal Segretario.
CAPO II: IL CONSIGLIO COMUNALE
Art.8 - Consiglio comunale
1.Il Consiglio Comunale è dotato di autonomia organizzativa
e funzionale, rappresenta l’intera comunità, delibera l’indirizzo politico
ed amministrativo ed esercita il controllo sulla sua applicazione.
2. La presidenza del Consiglio viene attribuita al sindaco.
3. L’elezione, la durata in carica, la composizione e lo
scioglimento del Consiglio sono regolati dalla legge.
4. L’attività ed il funzionamento del Consiglio vengono
disciplinati da apposito regolamento adottato ai sensi dell’art. 11 della
legge n. 265/1999.
Art.9 - Linee programmatiche dell'azione di governo
1.Entro il termine di 60 giorni, decorrenti dalla data del
suo avvenuto insediamento, sono presentate da parte del Sindaco, sentita la
Giunta le linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare
durante il mandato politico-amministrativo.
2.Ciascun Consigliere comunale ha il pieno diritto di
intervenire nella definizione delle linee programmatiche, proponendo le
integrazioni, gli adeguamenti e le modifiche mediante presentazione di appositi
emendamenti, nelle modalità indicate dal regolamento del Consiglio.
3.Con cadenza annuale , entro il 30 settembre , il Consiglio
provvede a verificare l’attuazione delle linee programmatiche da parte del
Sindaco e della giunta comunale.
4.Al termine del mandato politico amministrativo, il Sindaco
presenta al Consiglio il documento di rendicontazione dello stato di attuazione
e di realizzazione delle linee programmatiche.
Art.10 - Commissioni consiliari
Il Consiglio Comunale potrà istituire, con apposita
deliberazione, commissioni permanenti, temporanee e speciali per fini di
controllo, di indagine, di inchiesta e di studio.
Le commissioni saranno composte da Consiglieri, con criterrio
proporzionale alla rappresentanza consiliare.
La presidenza delle commissioni con funzione di garanzia e
controllo viene attribuita ai Consiglieri appartenenti al gruppo di opposizione.
Il Funzionamento, la composizione, la durata, i poteri, l’oggetto
delle commissioni verranno disciplinati da apposito regolamento.
Art.11 - Consiglieri
1.I Consiglieri comunali rappresentano l’intera comunità
alla quale costantemente rispondono.
2.Lo stato giuridico, le dimissioni e la sostituzione dei
Consiglieri sono regolati dalla legge.
3.Le funzioni di Consigliere anziano sono esercitate dal
Consigliere che ha ottenuto piu’ voti alle elezioni.
4.Le dimissioni dalla carica di Consigliere sono rassegnate
per scritto al Sindaco che deve includerle nell’ordine del giorno della prima
seduta del Consiglio. Le dimissioni sono efficaci dalla loro presentazione e
sono irrevocabili.
5.I Consiglieri comunali che non partecipano alle sessioni
per tre volte consecutive senza giustificato motivo sono dichiarati decaduti con
deliberazione del Consiglio comunale.
6.Il Sindaco, a seguito dell’avvenuto accertamento dell’assenza
maturata da parte del Consigliere interessato, provvede con comunicazione
scritta, ai sensi dell’art. 7 della legge 7 agosto 1990 n.241, a comunicargli
l’avvio del procedimento amministrativo.
7.Il Consigliere ha facoltà di far valere le cause
giustificative delle assenze, nonché di fornire al Sindaco eventuali documenti
probatori entro il termine indicato nella comunicazione scritta, che non puo’
comunque essere inferiore a 20 giorni, decorrenti dalla data di ricevimento.
8.Scaduto quest’ultimo termine, il Consiglio esamina e
delibera, tenuto adeguatamente conto delle cause giustificative presentate dal
Consigliere interessato.
Art.12 - Diritti e doveri dei Consiglieri
1.Le modalità e le forme di esercizio del diritto di
iniziativa e di controllo del Consigliere comunale, previste dalla legge, sono
disciplinate dal regolamento.
2.I Consiglieri hanno diritto di presentare interrogazioni,
interpellanze, mozioni e proposte di deliberazione.
3.I Consiglieri hanno diritto di ottenere dagli uffici del
Comune nonché dalle aziende, istituzioni o enti dipendenti, tutte le notizie e
le informazioni utili all’espletamento del proprio mandato. Hanno diritto nei
limiti e con le forme stabilite dal regolamento, di visionare gli atti e i
documenti, anche preparatori e di conoscere ogni altro atto utilizzato ai fini
dell’attività amministrativa e sono tenuti al segreto nei casi
specificatamente determinati dalla legge.
4.Ciascun Consigliere è tenuto a eleggere un domicilio nel
territorio comunale presso il quale verranno recapitati gli avvisi di
convocazione del Consiglio e ogni altra comunicazione ufficiale.
Art.13 - Gruppi consiliari
1.I Consiglieri possono costituirsi in gruppi secondo quanto
previsto nel regolamento del Consiglio comunale e ne danno comunicazione al
Sindaco e al Segretario comunale unitamente al nome del capogruppo.
2.Qualora non si eserciti tale facoltà i gruppi sono
individuati nelle liste che si sono presentate alle elezioni e i relativi
capigruppo fra i Consiglieri non appartenenti alla Giunta che ogni gruppo
indicherà.
3.I Capigruppo consiliari sono domiciliati presso l’ufficio
protocollo del Comune ed hanno diritto ad ottenere gratuitamente copia della
documentazione inerente gli atti utili all’espletamento del proprio mandato.
CAPO III: IL SINDACO
Art.14 - Sindaco
1.Il Sindaco ha la rappresentanza generale dell’Ente, può
delegare le sue funzioni, o pare di esse, ai singoli assessori o consiglieri ed
è l’organo responsabile dell’amministrazione del Comune.
2. In particolare competono al Sindaco:
-
La direzione ed il coordinamento dell’attività politica
ed amministrativa del comune, nonché l’attività della giunta e dei singoli
assessori.
-
La promozione e l’adozione delle iniziative per la
conclusione degli accordi di programma con tutti i soggetti pubblici previsti
dalle legge.
-
La convocazione dei comizi per il referendum previsti dalla
legge 142 /90.
-
L’adozione delle ordinanze contingibili ed urgenti e la
nomina e la revoca del Segretario Comunale .
-
La nomina e la revoca del Segretario Comunale.
-
Il conferimento e la revoca al Segretario Comunale delle
funzioni di Direttore Generale, ai sensi del regolamento sull’ordinamento
degli Uffici e servizi.
-
La nomina e la revoca dei responsabili dei servizi, l’attribuzione
di incarichi dirigenziali e di collaborazione esterna, in base alle esigenze
dell’ente.
-
La predisposizione dell’ordine del giorno delle sedute
consiliari, la convocazione e la presidenza del Consiglio.
-
L’esercizio dei poteri di polizia nelle sedute consiliari
e negli organismi pubblici di partecipazione popolare che presiede.
-
La convocazione, la presidenza e la proposta degli
argomenti da trattare in giunta.
-
La ricezione delle interrogazioni e delle mozioni da
sottoporre al Consiglio Comunale .
3.I casi di dimissioni, impedimento, rimozione, decadenza,
sospensione o decesso del Sindaco sono disciplinati dalla legge.
Art.15
- Mozione di sfiducia
1.Il voto del Consiglio comunale contrario ad una proposta
del Sindaco o della Giunta non ne comporta le dimissioni.
2.Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica nel caso di
approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla
maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio.
3.La mozione di sfiducia deve essere motivata da almeno due
quinti dei Consiglieri assegnati, senza computare a tal fine il Sindaco, e viene
messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre 30 dalla sua
presentazione.
4.Se viene approvata, si procede immediatamente allo
scioglimento del Consiglio e alla nomina di un commissario, ai sensi delle
vigenti leggi.
Art.16 - Vice Sindaco
1.Il Vice Sindaco è nominato dal Sindaco e lo sostituisce in
caso di assenza o impedimento temporaneo, ai sensi della legge.
2.Gli assessori, in caso di assenza o impedimento del Vice
Sindaco, esercitano le funzioni sostitutive del Sindaco secondo l'ordine di
anzianità, determinato dall'età.
3.Il conferimento delle deleghe rilasciate agli assessori ed
ai Consiglieri, deve essere comunicato al Consiglio e agli organi previsti dalla
legge, nonché pubblicato all'Albo pretorio.
CAPO IV: LA GIUNTA
Art.17 - Giunta comunale
1.La Giunta Comunale è organo di impulso e gestione
amministrativa, collabora con il Sindaco nel governo della comunità,
improntando la propria azione ai principi della trasparenza e dell’efficienza.
2. Le competenze della giunta sono disciplinate dalla legge.
3. La giunta compie gli atti che non sono riservati al
Consiglio e non rientrano nelle attribuzioni del Sindaco, del segretario
Comunale, del Direttore Generale e dei responsabili dei servizi.
4. La giunta conferisce incarichi progettuali ed altri
incarichi professionali di natura fiduciaria sulle materie di propria
competenza.
Il Vicesindaco e gli assessori sono nominati e revocati dal
Sindaco con le modalità previste dalla legge.
La giunta è composta dal sindaco e da un numero massimo di
quattro assessori di cui uno è investito della carica di Vicesindaco.
Gli assessori sono scelti di norma tra i Consiglieri,
possono tuttavia essere nominati anche assessori esterni al Consiglio, purché
in possesso dei requisiti di eleggibilità alla carica di consigliere e di
competenze ed esperienza tecnica, amministrativa e professionale. Gli
assessori esterni possono partecipare alle sefute del Consiglio ed intervenire
alla discussione senza diritto di voto.
Art.18 - Funzionamento della Giunta
Le modalità di convocazione e di funzionamento della Giunta
sono stabilite in modo informale dalla stessa.
Le sedute sono valide in presenza della metà più uno dei
componenti e le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti.
Le deliberazioni della giunta sono assunte di regola con
votazione palese; vengono assunte a scrutinio segreto le deliberazioni
concernenti le persone qualora venga esercitata una facoltà discrezionale,
basata sull’apprezzamento delle qualità soggettive o sulla valutazione dell’attività
svolta.
La verbalizzazione degli atti e delle sedute della Giunta è
curata dal Segretario Comunale.
Il Segretario Comunale non partecipa alle sedute nelle
situazioni di incompatibilità e in tal caso viene sostituito dal membro più
giovane di età nominato dal Sindaco.
I verbali delle sedute sono firmati dal Sindaco e dal
Segretario.
TITOLO III
ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE E DIRITTI DEI CITTADINI
CAPO I: PARTECIPAZIONE
Art. 19 – Partecipazione popolare
1.Il Comune promuove e garantisce l’effettiva
partecipazione democratica di tutti i cittadini, singoli o associati, all’attività
politico-amministrativa, culturale, economica e sociale della comunità,
assicurandone il buon andamento, l’imparzialità e la trasparenza.
2.La partecipazione popolare si esprime attraverso l’incentivazione
delle forme associative e di volontariato.
3.Ai cittadini, inoltre, sono consentite forme dirette e
semplificate di tutela degli interessi che favoriscano il loro intervento nella
formazione degli atti.
4.L’amministrazione può’ attivare forme di consultazione
dei cittadini per acquisire il parere su specifici problemi, assicurando la piu'
ampia e libera partecipazione.
Art.20 - Riunioni ed assemblee
1.Il diritto di indire riunioni e assemblee in piena liberà
e autonomia appartiene a tutti i cittadini, gruppi ed organismi sociali a norma
della Costituzione.
2.L’amministrazione comunale facilita l’esercizio del
diritto di riunione mettendo a disposizione di tutti i cittadini, associazioni,
gruppi ed organismi culturali e sociali a carattere democratico che si ispirano
ai principi della Costituzione, locali e strutture nei limiti delle effettive
disponibilità.
CAPO II: ASSOCIAZIONISMO E VOLONTARIATO
1.Il Comune riconosce e promuove le forme di associazione
presenti sul proprio territorio. A tal fine, l’Amministrazione registra le
associazioni che operano sul territorio comunale.
2.Per ottenere la registrazione, è necessario che l’associazione
depositi in Comune copia dello Statuto e comunichi la sede e il nominativo del
legale rappresentante.
3.Le associazioni registrate devono presentare annualmente il
loro bilancio.
Art.22 - Contributi alle Associazioni
1.Il Comune può erogare alle associazioni contributi
economici da destinarsi allo svolgimento delle attività.
2.Le modalità di erogazione dei contributi sono stabilite in
apposito regolamento, in modo da garantire a tutte le associazioni pari
opportunità.
3.Le associazioni che intendano ricevere un contributo dal
Comune devono presentare un programma delle attività che intendono svolgere.
4.Le associazioni che hanno ricevuto contributi dall’ente,
devono redigere al termine di ogni anno un rendiconto che ne evidenzi l’impiego
ed una relazione sulle attività svolte.
Art.23
- Volontariato
1.Il Comune promuove forme di volontariato per coinvolgere la
popolazione ad attività indirizzate al miglioramento della qualità della vita
personale, civile e sociale, in modo particolare per le fasce di popolazione a
rischio od emarginate.
2.Il Comune si impegna affinchè le attività volontarie e
gratuite nell’interesse collettivo abbiano a disposizione, nei limiti delle
effettive disponibilità, i mezzi necessari per la loro realizzazione.
CAPO III: MODALITA' DI PARTECIPAZIONE
1.I cittadini, le associazioni, i comitati ed i soggetti
collettivi, possono rivolgere al Sindaco istanze con le quali chiedono ragioni
su specifici aspetti dell'attività amministrativa.
2.La risposta all'istanza viene fornita entro il termine
massimo di 30 giorni dal Sindaco, o dal Segretario o dal dipendente responsabile
a seconda della natura politica o gestionale dell'aspetto sollevato.
Art.25 - Proposte
Qualora un numero di elettori del Comune non inferiore a 50
avanzi al Sindaco proposte per l’adozione di atti amministrativi di
competenza dell’ente e tali proposte siano sufficientemente dettagliate in
modo da non lasciare dubbi sulla natura dell’atto e il suo contenuto
dispositivo, il sindaco, ottenuto il parere dei responsabili dei servizi
interessati e del segretario comunale, trasmette la proposta unitamente ai
pareri all’organo competente e ai gruppi presenti in consiglio comunale
entro 30 giorni dal ricevimento.
L’Organo competente può sentire i proponenti e deve
adottare le sue determinazioni in via formale entro 30 giorni dal ricevimento
della proposta.
Le determinazioni di cui comma precedente sono pubblicate
negli appositi spazi e sono comunicate formalmente ai primi tre firmatari,
della proposta.
Art.26 - Petizioni
Chiunque, anche se non residente nel territorio comunale,
può rivolgersi in forma collettiva agli organi dell’amministrazione per
sollecitarne l’intervento su questioni di interesse comune o per esporre
esigenze di natura collettiva.
La raccolta di adesioni può avvenire senza formalità di
sorta in calce al testo comprendente le richieste che sono rivolte all’amministrazione.
La petizione è inoltrata al sindaco il quale, entro 15
giorni, la assegna in esame all’organo competente e ne invia copia ai gruppi
presenti in consiglio comunale.
Se la petizione è sottoscritta da almeno 100 persone l’organo
competente deve pronunciarsi in merito entro 60 giorni dal ricevimento.
Il contenuto della decisione dell’organo competente,
unitamente al testo della petizione, è pubblicizzato mediante affissione
negli appositi spazi e, comunque, in modo tale da permetterne la conoscenza a
tutti i firmatari che risiedono nel territorio del comune.
Se la petizione è sottoscritta da almeno 150 persone,
ciascun consigliere può chiedere con apposita istanza che il testo della
petizione sia posto in discussione nella prossima seduta del consiglio
comunale.
Art.27 - Referendum Comunali
Per consentire l’effettiva partecipazione dei cittadini
residenti ed elettori all’attività amministrativa è prevista l’indizione
e l’attuazione di referendum in materie di esclusiva competenza locale.
Sono escluse dai referendum consultivi le materie
concernenti tributi locali e tariffe, atti di bilancio, norme statali o
regionali contenenti disposizioni obbligatorie per il Comune e, per 5 anni, le
materie già oggetto di precedenti referendum consultivi con esito negativo;
sono in particolare escluse dalla potestà referendaria le seguenti materie:
lo statuto comunale;
il regolamento del Consiglio Comunale
il Piano Regolatore comunale e gli strumenti urbanistici
attuativi.
L’iniziativa dei referendum viene determinata dal
consiglio comunale o su proposta di un numero di elettori pari almeno al 40%
degli iscritti alle apposite liste del comune. Le sottoscrizioni per i
referendum consultivi devono essere autenticate nelle forme di legge.
Le modalità operative per i referendum devono formare
oggetto di apposita normativa che, approvata dal Consiglio Comunale, viene
depositata presso la segreteria comunale a disposizione dei cittadini.
Art. 28 - Diritto di accesso
1.A tutti i cittadini è garantita libertà di accesso agli
atti dell'amministrazione e dei soggetti che gestiscono servizi pubblici
comunali, secondo le modalità definite dal regolamento.
2.Sono sottratti al diritto di accesso gli atti che esplicite
disposizioni legislative dichiarano riservati o sottoposti ai limiti di
divulgazione e quelli esplicitamente individuati dal regolamento.
3.Il regolamento, oltre a enucleare le categorie degli atti
riservati, disciplina anche i casi in cui è applicabile l'istituto dell'accesso
differito e detta norme di organizzazione per il rilascio di copie.
Art.29 - Diritto di informazione
1.Tutti gli atti dell'amministrazione, sono pubblici, con le
limitazioni del precedente articolo
2.La pubblicazione avviene oltre che tramite i sistemi
tradizionali della notificazione e della pubblicazione all'Albo Pretorio, anche
tramite i mezzi di comunicazione ritenuti piu' idonei ad assicurare il massimo
di conoscenza degli atti.
3.L'informazione deve essere esatta, tempestiva,
inequivocabile, completa e, per gli atti aventi una pluralità indistinta di
destinatari, deve avere carattere di generalità.
4.Il regolamento sul diritto di accesso detta norme atte a
garantire l'informazione ai cittadini, nel rispetto dei principi sopra enunciati
e disciplina la pubblicazione per gli atti previsti dall'art. 26, legge 7 Agosto
1990, n. 241.
Art. 30
- Tutela dei dati personali
Il Comune garantisce, nelle forme ritenute piu’ idonee, che
il trattamento dei dati personali in suo possesso, si svolga nel rispetto dei
diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone
fisiche, ai sensi della legge 31 Dicembre 1996, n° 675, e successive modifiche
ed integrazioni.
TITOLO IV
ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI
CAPO I: UFFICI E PERSONALE
Art.31 - Principi strutturali ed organizzativi
1.L’Amministrazione del Comune si esplica mediante il
perseguimento di obiettivi specifici e deve essere uniformata ai seguenti
principi:
a) organizzazione del lavoro per progetti, obiettivi e
programmi;
b) analisi ed individuazione delle produttività e dei
carichi funzionali di lavoro e del grado di efficienza dell’attività svolta
da ciascun elemento dell’apparato;
c) individuazione delle responsabilità strettamente
collegata all’ambito dell’autonomia decisionale dei soggetti;
d) superamento della separazione rigida delle competenze
nella divisione del lavoro;
e) conseguimento della massima flessibilità delle strutture
e del personale e della massima collaborazione tra gli uffici.
- Organizzazione degli uffici e del personale
Art.33 - Regolamento degli uffici e dei servizi
1.Il regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei
servizi viene approvato dalla Giunta comunale sulla base dei principi e dei
criteri individuati dal Consiglio comunale.
2.Il Comune attraverso il regolamento suddetto stabilisce le
norme generali per l’organizzazione ed il funzionamento degli uffici, in
particolare le attribuzioni e le responsabilità di ciascuna struttura
organizzativa, i rapporti tra uffici e servizi e tra questi, il direttore
generale, se esistente, il Segretario e gli organi amministrativi..
3.I regolamenti si uniformano al principio secondo cui agli
organi di governo è attribuita la funzione politica di indirizzo e di
controllo, intesa come potestà di stabilire obiettivi e finalità dell’azione
amministrativa in ciascun settore e di verificarne il conseguimento; al
Segretario, al direttore generale ove nominato, e ai responsabili dei servizi
spetta la gestione amministrativa, contabile e tecnica secondo principi di
professionalità e responsabilità.
4.L’organizzazione del Comune si articola in unità
operative che sono aggregate secondo criteri di omogeneità e organizzate in
modo da assicurare l’esercizio più efficace delle funzioni loro assegnate.
5.Il Comune recepisce e applica gli accordi collettivi
nazionali approvati nelle forme di legge e tutela la libera organizzazione
sindacale dei dipendenti stipulando con le rappresentanze sindacali gli accordi
collettivi decentrati ai sensi delle leggi e delle norme contrattuali in vigore.
6. Il regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei
servizi disciplina, tra l’altro, le modalità di nomina e le funzioni del
Direttore Generale, dei responsabili degli uffici e dei servizi, gli incarichi
di alta specializzazione, gli incarichi di consulenza e le collaborazioni
esterne.
Art.34 - Diritti e doveri dei dipendenti
1.I dipendenti comunali inquadrati nella dotazione organica
secondo il sistema di classificazione del personale previsto dal contratto
collettivo nazionale di lavoro e dall’ordinamento professionale, svolgono la
propria attività al servizio e nell’interesse dei cittadini.
2.Ogni dipendente comunale è tenuto ad assolvere con
correttezza e tempestività agli incarichi degli uffici e servizi e nel rispetto
delle relative competenze dei rispettivi ruoli a raggiungere gli obiettivi
assegnati. Egli è altresì direttamente responsabile verso il Segretario
comunale , il direttore generale, ove nominato, il responsabile degli uffici e
dei servizi e l’amministrazione , degli atti compiuti e dei risultati
conseguiti nell’esercizio delle proprie funzioni.
3.Il regolamento organico determina le condizioni e le
modalità con le quali il Comune promuove l’aggiornamento e l’elevazione
professionale del personale, assicura condizioni di lavoro idonee a preservarne
la salute e l’integrità psicofisica e garantisce il pieno ed effettivo
esercizio delle libertà e dei diritti sindacali.
4.Il regolamento sull’organizzazione degli uffici
disciplina altresì i casi di incompatibilità, di cumulo di impieghi ed
incarichi che possono essere svolti dai dipendenti .
CAPO II: Il SEGRETARIO COMUNALE
1.Il Segretario comunale è nominato dal Sindaco, da cui
dipende funzionalmente ed è scelto nell’apposito albo.
2.Il Consiglio comunale può approvare la stipulazione di
convenzioni con altri Comuni per la gestione consortile dell’ufficio del
Segretario comunale.
3.Lo stato giuridico ed il trattamento economico del
Segretario comunale sono stabiliti dalla legge e dalla contrattazione
collettiva.
4.Il Segretario comunale, nel rispetto delle direttive
impartite dal Sindaco, presta consulenza giuridica agli organi del Comune, ai
singoli consiglieri e agli uffici.
Art.36 - Funzioni del Segretario comunale
1.Il Segretario comunale partecipa alle riunioni di Giunta e
di Consiglio e ne redige i verbali che sottoscrive ai sensi di quanto previsto
dal presente Statuto.
2.Il Segretario comunale può partecipare a commissioni di
studio e di lavoro interne all’ente e con l’autorizzazione del Sindaco, a
quelle esterne; egli, su richiesta , formula i pareri d esprime valutazioni di
ordine tecnico- giuridico al Consiglio, alla Giunta, agli assessori e ai singoli
consiglieri.
3.Il Segretario riceve dai consiglieri le richieste di
trasmissione delle deliberazioni della Giunta soggette a controllo eventuale.
4.Egli riceve le dimissioni del Sindaco , degli assessori o
dei consiglieri nonché le proposte di revoca e la mozione di sfiducia.
5.Cura la trasmissione degli atti deliberativi al Comitato
regionale di Controllo ed attesta, su dichiarazione del messo comunale l’avvenuta
pubblicazione all’Albo pretorio e l’esecutività dei provvedimenti ed atti
dell’Ente.
6.Il Segretario comunale roga i contratti del Comune, nei
quali l’Ente è parte , quando non sia necessaria l’assistenza di un notaio
, e autentica le scritture private e gli atti unilaterali nell’interesse dell’Ente,
ed esercita infine ogni altra funzione attribuitagli dallo Statuto o dal
regolamento e conferitagli dal Sindaco.
CAPO III: RESPONSABILITA’
Art. 37
- Responsabilità
Per gli amministratori e per il personale comunale si
osservano le disposizioni vigenti in materia di responsabilità degli
impiegati civili dello Stato.
Art. 38 – Patrocinio legale
Il Comune, anche a tutela dei propri diritti ed interessi,
ove si verifichi l’apertura di un procedimento di responsabilità civile,
penale, amministrativa e contabile nei confronti di un suo amministratore, del
segretario generale o di un dipendente, per fatti o atti direttamente connessi
all’espletamento delle funzioni del servizio ed all’adempimento dei
compiti d’ufficio, assume a proprio carico, a condizione che non sussista
conflitto di interessi, ogni onere di difesa sin dall’inizio del
procedimento facendo assistere il medesimo da un legale di comune gradimento.
In caso di procedimento penale conclusosi con sentenza di
condanna esecutiva per fatti commessi con dolo o con colpa grave, l’ente
chiederà la restituzione agli interessati di tutti gli oneri sostenuti per la
difesa in ogni grado di giudizio.
CAPO IV: FINANZA E CONTABILITA’
Art.39
- Ordinamento
Finanza Locale
Nell’ambito e nei limiti imposti dalle leggi sulla
finanza locale, il Comune ha propria autonomia finanziaria fondata su certezza
di risorse proprie e trasferite.
Il comune ha autonoma potestà impositiva per imposte,
tasse e tariffe adeguandosi in tale azione ai precetti costituzionali e ai
principi stabiliti dalle leggi tributarie.
I servizi pubblici ritenuti necessari allo sviluppo della
comunità sono finanziati dalle entrate fiscali, ad integrazione della
contribuzione erariale finalizzata. Risultano indispensabili per lo sviluppo
della comunità, anche in deroga alla normativa sui servizi pubblici a domanda
individuale, i servizi di qualificazione, valorizzazione e promozione della
potenzialità turistica propria del comune.
Spettano al comune le tasse, i diritti, le tariffe e i
corrispettivi sui servizi di propria competenza.
Il regolamento di contabilità definisce sulla base dei
principi dell’ordinamento finanziario e contabile le norme relative alle
competenze specifiche dei soggetti preposti alla programmazione ed attuazione
dei provvedimenti di gestione nonché tutte le modalità di organizzazione e
di attuazione dei procedimenti di carattere finanziario e contabile.
Il regolamento di contabilità definisce le modalità di
nomina del revisore, le procedure di controllo di gestione e di revisione
nonché ogni altra fattispecie connessa alla gestione finanziaria ed economica
dell’ente.
Art. 40 - Beni comunali
Per il perseguimento dei propri fini istituzionali il
comune si avvale del complesso dei beni di cui dispone.
I beni comunali si distingue in beni demandati e beni
patrimoniali.
Per quanto concerne i beni soggetti agli usi civici, si fa
riferimento alle disposizioni delle leggi speciali che regolano la materia.
Apposito regolamento, da adottarsi ai sensi dell’art. 12
comma 2 della legge 15/5/1997 n. 127 disciplinerà le alienazioni
patrimoniali, le modalità di rilevazione dei beni comunali, la loro gestione
e la revisione periodica degli inventari.
Art.41 - Beni demaniali
Sono demaniali quei beni, pertinenze e servitù, che
appartengono alle fattispecie indicate negli art. 822 e 824 del Codice Civile.
Tali beni seguono il regime giuridico attribuito dalla legge.
Il consiglio comunale è competente per la loro
classificazione.
Art.42 - Beni patrimoniali
I beni non assoggettati al regime del demanio pubblico
costituiscono il patrimonio del comune.
Fanno parte del patrimonio comunale indisponibile i beni la
cui destinazione economica riveste un carattere di utilità pubblica immediata
in quanto destinati ad un servizio pubblico. Essi non possono essere sottratti
alla loro destinazione se non nei modi stabiliti dalla legge.
Fanno parte del patrimonio comunale disponibile quei beni
che rivestono un’utilità puramente strumentale in quanto forniscono i mezzi
attraverso i quali vengono soddisfatti pubblici bisogni.
Art.43 - Inventario
Di tutti i beni demaniali e patrimoniali mobili ed immobili
deve essere redatto un apposito inventario con le modalità previste dal
regolamento di contabilità.
Art.44 - I contratti
Nell’ambito dei principi di legge, le norme relative al
procedimento contrattuale sono stabilite dall’apposito regolamento per la
disciplina dei contratti.
Art. 45 - Ordinamento finanziario e contabile
L’ordinamento finanziario e contabile è riservato alla
legge dello Stato.
Apposito regolamento disciplinerà la contabilità
comunale, in conformità a quanto prescritto dall’art. 108 del D.Lgs.
25/02/1995 n.77 e successive modifiche.
Art. 46 - Revisione economico-finanziaria
La revisione economico-finanziaria del Comune è
disciplinata dalla normativa statale.
Il regolamento comunale di cui al comma 2 del precedente
articolo 58, disciplinerà altresì la fattispecie relativa alla dotazione dei
necessari mezzi per lo svolgimento dei compiti da parte del Revisore.
TITOLO V
ATTIVITA' AMMINISTRATIVA
Art.47 - Servizi pubblici locali
1.Il Comune provvede alla gestione dei servizi rivolti a
promuovere e garantire lo sviluppo sociale, civile culturale ed economico della
comunità locale.
2.Il Comune eroga i servizi pubblici con criteri di
obiettività, giustizia, imparzialità nei confronti degli utenti, garantendo
anche il diritto ad una completa informazione.
3.Il Consiglio comunale individua la forma di gestione dei
servizi ritenuta più idonea tra quelle consentite dalla legge , in relazione
alle caratteristiche ed alla natura del servizio e secondo i criteri di
efficienza organizzativa ed economicità.
4.La gestione dei servizi può essere perseguita anche
attraverso forme di collaborazione od in consorzio con altri Enti pubblici.
5.I servizi possono essere erogati altresì attraverso
società a capitale intera mente pubblico o attraverso società miste,
partecipate dal Comune ed aperte all’apporto di soggetti privati che offrano
garanzie di solidità economica e capacità imprenditoriale.
6.Fatta salva la disciplina legislativa in materia
tributaria, per l’erogazione dei servizi di propria competenza il Comune
applica tariffe e contribuzioni a carico degli utenti , in modo da conseguire il
necessario equilibrio tra costi e ricavi.
7.La compartecipazione alla spesa per l’erogazione dei
servizi a carattere sociale è determinata in considerazione delle condizioni
economiche e sociali degli utenti, applicando agevolazioni e forme di esenzione
totale o parziale.
8.Anche in tali ipotesi il gettito tariffario dovrà
garantire un adeguato livello di copertura dei costi, considerando anche gli
eventuali trasferimenti di risorse da parte di enti e privati e le altre entrate
finalizzate.
Art. 48 - Aziende speciali
1.L’Azienda speciale è ente strumentale del Comune ,
dotato di personalità giuridica, di autonomia imprenditoriale e di proprio
Statuto approvato dal Consiglio comunale.
2.Sono organi dell’azienda il Presidente , il Consiglio di
amministrazione ed il direttore , cui compete la responsabilità gestionale.
3.Il Presidente ed i componenti di amministrazione sono
nominati dal Sindaco, secondo i criteri stabiliti dal Consiglio comunale e
salvaguardando la rappresentanza delle minoranze consiliari, fra coloro che
abbiano i requisiti per la nomina a consigliere comunale e documentata
esperienza e competenza tecnica- amministrativa, preferibilmente nello stesso
settore di attività dell’azienda.
4.Lo Statuto può prevedere ulteriori cause di
incompatibilità per la nomina degli amministratori , oltre a quelle contemplate
dalla legge e dal presente Statuto.
5.Il Sindaco può revocare dall’incarico il Presidente ed i
componenti del Consiglio si amministrazione, anche singolarmente, prima della
scadenza del mandato, provvedendo contestualmente alla loro sostituzione.
6.La nomina , conferma e revoca del direttore competono al
Consiglio d’amministrazione dell’azienda.
7.Il Comune conferisce all’azienda il capitale di
dotazione, ne determina le finalità e gli indirizzi , ne approva lo Statuto e
gli atti fondamentali ; verifica i risultati della gestione e provvede alla
copertura degli eventuali costi sociali.
8.I revisori dei conti dell’Azienda sono minati dal
Consiglio comunale con modalità che assicurino la presenza nel collegio di
almeno un componente di designazione della minoranza.
Art.49 - Istituzione
1.L’istituzione è un organismo strumentale dell’ente per
l’esercizio dei servizi sociali senza rilevanza imprenditoriale, dotato di
autonomia gestionale.
2.Sono organi dell’istituzione il Presidente, il Consiglio
di amministrazione ed il direttore.
3.Essi sono nominati dal Sindaco, secondo i criteri definiti
dal Consiglio comunale e salvaguardando la rappresentanza delle minoranze
consiliari, e restano in carica per l’intero periodo di mandato amministrativo
del Sindaco, salvo il caso di revoca anticipata.
4.Il Consiglio comunale disciplina in apposito regolamento le
finalità dell’istituzione, l’ordinamento interno, le prestazioni all’utenza
e le modalità di finanziamento dei servizi gestiti.
5.I bilanci preventivi e consuntivi dell’istituzione sono
allegati ai bilanci comunali.
6.L’organo di revisione del Comune esercita la vigilanza
anche sull’attività dell’istituzione.
Art.50 - Gestione dei servizi
1.Il Comune ricerca e promuove forme di collaborazione con
gli altri enti locali e con gli enti istituzionali per lo svolgimento, in ambiti
territoriali più idonei, di attività e di servizi di Comune interesse, con l’obiettivo
di conseguire la migliore efficienza organizzativa , l’economicità della
gestione e la piena soddisfazione per gli utenti. Possono essere gestite in
forma associata anche funzioni amministrative, attraverso la costituzione di
uffici comuni che si avvalgono di norma di personale distaccato ed operano in
luogo e per conto degli enti aderenti.
2.Il Comune può, altresì, delegare ad enti sovracomunali e
a comuni confinanti l’esercizio di funzioni ed a sua volta riceverne da
questi, ove sia in grado di assicurare con risorse proprie, congiuntamente all’apporto
economico, di personale e di attrezzature degli enti interessati, un’efficiente
erogazione dei servizi.
3.I rapporti tra gli enti, le modalità di organizzazione dei
servizi ed i criteri di ripartizione degli oneri economici saranno regolati da
apposita convenzione.
4.Per l’esercizio di servizi a carattere imprenditoriale o
di altra natura, il Comune può partecipare a consorzi.
5.Nelle convenzioni e negli atti costituitivi degli organismi
associativi di qualsiasi natura, debbono essere previsti strumenti che rendano
effettiva la funzione di indirizzo e controllo degli enti aderenti.
6.L’approvazione delle convenzioni per la gestione dei
servizi e gli atti costitutivi delle forme associative, comunque denominate, è
di competenza del Consiglio comunale.
TITOLO VI
FUNZIONE NORMATIVA
Art.51 - Statuto comunale
1.Lo Statuto contiene le norme fondamentali dell'ordinamento
comunale, cui devono uniformarsi i regolamenti e gli atti degli organi
istituzionali e quelli amministrativi e di gestione.
2.Lo Statuto è adottato dal Consiglio comunale con le
maggioranze e le procedure stabilite dalla legge.
3.Le modifiche dello Statuto sono precedute da idonee forme
di consultazione; sono approvate dal Consiglio a scrutinio palese, con votazioni
separate sui singoli articoli e votazione complessiva finale.
4.Le modifiche d'iniziativa consiliare debbono essere
proposte da almeno un quinto dei consiglieri assegnati.
5.E' ammessa l'iniziativa da parte di almeno 500 cittadini
elettori residenti per proporre modificazioni allo Statuto anche mediante un
progetto redatto in articoli. Si applica in tale ipotesi la disciplina prevista
per l'ammissione delle proposte di iniziativa popolare.
6.Lo Statuto entra in vigore decorsi trenta giorni dalla
pubblicazione all'Albo pretorio successiva all'esame dell'Organo di controllo.
7. Lo Statuto è a disposizione dei cittadini per la
consultazione presso la sede comunale.
Art.52 - Regolamenti
1.Il Comune ha potestà regolamentare nelle materie e
funzioni proprie, nell'ambito dei principi fissati dalla legge e nel rispetto
delle norme statutarie.
2.I regolamenti le cui disposizioni incidono su posizioni
giuridiche soggettive possono essere sottoposti a forme di consultazione
popolare.
3.I regolamenti relativi alla disciplina dei tributi locali e
agli strumenti di pianificazione e le relative norme d'attuazione ed in genere
tutti i regolamenti soggetti ad approvazione del Consiglio comunale entrano in
vigore, se non diversamente previsto dalla legge, al compimento di un periodo di
deposito presso la Segreteria comunale della durata di dieci giorni, da
effettuare successivamente all'esecutività delle relative deliberazioni di
approvazione.
4.Del deposito è data comunicazione ai cittadini mediante
contestuale affissione di avviso all'Albo pretorio.
5.I regolamenti devono essere comunque sottoposti a forme di
pubblicità che ne consentano l'effettiva conoscibilità. Essi devono essere
accessibili a chiunque intenda consultarli.
Art.53 - Norme transitorie e finali
1.Il presente Statuto entra in vigore dopo aver ottemperato
agli adempimenti di legge. Da tale momento cessa l'applicazione delle norme
transitorie.
2. Il Consiglio approva entro un anno i regolamenti previsti
dallo Statuto. Fino all'adozione dei suddetti regolamenti, restano in vigore le
norme adottate dal Comune secondo la precedente legislazione che risultano
compatibili con la legge e lo Statuto.
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